Le basi: Costituzione e legge 833/1978
Tutto parte dall'art. 32 della Costituzione: la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti; nessuno può essere obbligato a un trattamento sanitario se non per disposizione di legge. Insieme all'art. 3 (uguaglianza) ispira la riforma sanitaria. L'art. 117, dopo la riforma del Titolo V (2001), mette la tutela della salute tra le materie di legislazione concorrente: lo Stato fissa i principi fondamentali, le Regioni legiferano e amministrano.
La legge 833 del 23 dicembre 1978 (la "riforma sanitaria") istituisce il Servizio Sanitario Nazionale, cioè il complesso delle funzioni, delle strutture, dei servizi e delle attività destinati alla promozione, al mantenimento e al recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione. Supera il sistema delle mutue e si fonda su universalità, uguaglianza e globalità (prevenzione, cura e riabilitazione). Nella banca dati compare a volte come "DPR 833": all'esame vale la risposta della banca dati, ma l'atto è una legge.
- Sindaco = autorità sanitaria locale (art. 13); ai Comuni vanno le funzioni amministrative non riservate a Stato e Regioni.
- Art. 19: libera scelta del medico e del luogo di cura, nei limiti oggettivi dell'organizzazione; gli utenti sono iscritti negli elenchi dell'ASL di residenza.
- Art. 25: le prestazioni curative comprendono assistenza medico-generica, specialistica, infermieristica, ospedaliera e farmaceutica, in forma ambulatoriale e domiciliare. L'assistito può revocare il medico di base in qualsiasi momento, senza motivazione.